\s\[\. di Dì rii lo Pubblico da II'Università d i Padova internazionale Beni V Ù ENRICO CATELLANI prof, ord. nella r. Università dì Padova Le Vie del Mare e dell’Aria e il diritto internazionale Estratto dalla Divieta di Diritto Intemazionale, Voi. VII, Fase. III-IV ATHESTÌEOM ROMA — MCMXIX. LE VIE DEL MARE E DELL’ARIA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE I. u estremi si (oceano nei giudizi e nelle predio che si vanno VJT f'ormnlamio da ehi osserva nelle sue vicende e giudica mille sue possibili conseguenze la grande crisi che l’umanità, ora attraversa. Ta¬ luni considerano quésta guerra soltanto come una espiazione ed una puri Acazione e come ima reazione del bene che sta va per vincere nel governo del mondo contro il male che lolla assalito nel 1914 con la sua ultima insidia; e credono in (ravvedere nell’avvenire la promessa di una pace sicura fra gli Stati e d’ima loro vita sociale saldamente organizzata. Altri credono trovarsi in cospetto della rottura di un incanto; all'est iuguersi di ima illusione: allo sfasciarsi di un edificio di civiltà che erosi creduto atto a sfidare ogni assalto ed allo svanire d’ima garanzia di diritto che era sembrata inviolabile. Ti stato sempre così. Il Profeta Isaia aiimmciava nel 700 avanti Cristo l’avvento prossimo del regno della pace, Lao Tsó un secolo dopo decantava come pregi di un bene che non si sarebbe mai perduto i vantaggi della pace e della tranquillità ; e Polibio nel 200 deplorava, la decadenza dei suoi contemporanei che non solo continuavano a combattersi, ma violavano guerreggiando lo nonne di diritto e ili umanità osservate dai loro antenati. A distanze varie di tempo, si sono ripetuti successivamente nel corso dei secoli i contrasti degli stessi ottimismi e degli stessi pessimismi del pari assoluti ed antisto¬ rici. Ed anche ora, mentre Democrito saluta con gioia l’alba degli Stati Uniti del mondo, gli rispondono i nuovi Erodili piangendo sulle rovine della fraternità umana e della solidarietà internazionale. Così fu ed è; e così sarà probabilmente anche in avvenire. La storia potrebbe e dovrebbe essere, ma effetti vani ente non è, la maestra delia vita; perdio, nel reagire agli stimoli del presento, gli uomini ignorano o dimenticami le vicende del passato meno vicino. t LE VIE BEL MARE E BELLURIA 3 Sicché l’umanlkà non è realmente se non clic ima eterna autodidatta che, dì generazione in generazione, per tutto quanto abbia varcato i limiti della ricordanza, deve rinnovare dolorosamente la scuola dell’esperienza- A tale causa è dovuto quel carattere estremo dei giudizi e delle conclusioni che sono venuti moltiplicanti Q$i durante il primo periodo di questa orisi mondiale. Ma, dopo un lungo periodo di guerra gene¬ rale, ^esperienza vicina è stata già cosi copiósa da poter temperare gli effetti esagerati della reazione di animi e di menti ignari delle analogie ohe avrebbero potuto essere attinte nella esperienza più lontana. Mentre la guerra fra le due parti in cui si è vernito dividendo il inondo, rappresenta secondo alcuni la rovina irreparabile dì mi pas¬ sato eli convivenza sociale; e mentre i rapporti sempre più stretti rispettivamente formatisi fra gli Stati costituenti i due partiti avver¬ sari, fanno pensare, al dì là delibimi e dell’altra sponda, alla possibilità di riformare i loro rapporti secondo un ordinamento anche più stretto e fraterno di vita sociale; la saturazione del Podio e la stanchezza dei suoi effetti valgono, insieme colla nostalgìa del passato, a rinno¬ vare negli spiriti più temperati la fede nella possibilità di ri istaurare nel mondo, perfezionandolo, il medésimo ordino sociale che questa bu¬ fera guerresca sembrava aver travolto per sempre nella sua rovina. Dopo otto anni dal principio di quella guerra europea che dovea durarne trenta, la grande opera di Orozio, poteva non solo essere completata dall'autore e (Musa, ma attrarre anche rapidamente l’at¬ tenzione del mondo. Dopo quattro anni di una guerra tanto più vasta e più rovinosa, vanno derivando da cause analoghe quel temperamento e quel mutamento (diesi producono nelle opinioni ed in tutta la let¬ teratura che alla guerra stessa si riferisce. Dapprima tire valsero le considerazioni più generali e le conclusioni più assolute; il rimpianto per la rovina di tutto un mondo di idee e di leggi e di norme da parte degli uni; la fede nella preparazioni di tutta ima vita nuova riposata e bella dell’infera umanità secondo gli altri. Ed anche nelle trattazioni che volevano essere speciali e tecniche, prevalsero durante quel primo periodo l’indirizzo polemico nel metodo e le conclusioni più rigide ed assolute nel fine. Ora le trattazioni di carattere speciale 0 tecnico cominciano a prevalere su quelle semplicemente polemiche ; ed anche in quelle di carattere più generale, la influenza delia ob¬ biettività si fa sempre maggiormente sentire. Si comincia a compren¬ dere che una delle conseguenze più probabili di questa guerra sarà, la diffusione di vincoli federativi fra gruppi di Stati ora rispettiva¬ mente indipendenti ; e che ue risulterà un aumento vario di forme K IL DIRITTO INTEBNÀXIOKALE 3 statali pin complesse e più ampie; piuttosto che la federazione uni¬ versale di tutto il genere umano. Fra queste formazioni statali, in parte più ampie «Ielle attuali, il vincolo sociale si farà sentire più che in passato. Come dalla vita internazionale degli Stati medi terranei ? si è passati alla Società degli Stati europei ; così da questa si passa ora deb ni bramente, con un ordinamento di rapporti non sostanziai- niente diverso.,, alla società mondiale di tutti gli Stati. A questa più ampia convivenza di Stati, che non sarà aostana lamenta diversa da quella società europea che era stato il prodotto della storia moderna, sarà più facile assicurare, alla fine della presente crisi, un lungo periodo di pace che non la immunità assoluta e perpetua dal pericolo di altre guerre; e sarà più probabile che possano riunirsi in unioni speciali sempre più numerose, costituite per il raggiungimento di fini specifici, e per la tutela di interessi comuni, e meno probabile elle riescano a coll Rigarsi tutti assolutamente e costituzionalmente mediante im unico vìncolo federativo mondiale. Da- tale pensiero era ispirato il ministro olandese Vali Houteii quando raccomandava al suo governo nel marzo del 1916 di prepa¬ rarsi a promuovere, subito dopo la Arie di questa guerra, trattative per una conferenza che ponesse le basi di un nuovo diritto internazionale. È vero che, anche nel parlare di questo compito da affidarsi ad una nuova Conferenza deìFAja enei giudicarne, non è mancato il contra¬ sto fra la tendenza ottimista e quella pessimista. Secondo una opi ninne esagerata in un senso, il compito della Conferenza, anche per quanto riguarda il diritto di guerra, sarebbe stato facilitato dalla guerra presente ; e -sarebbe bastato registrare i modi ed i metodi ebe vi sono prevalsi, per aver già raccolto il nuovo diritto internazionale uscito da circostanze nuove ed in gran parte impr^pdute; secondo altri tutto ciò non dimostrava che il naufragio del diritto ìntcrnazio- nalc ; ed a questi come a quelli si contrapponeva il giudizio di co¬ loro clic affermavano dover trionfare su queste rovine la instaurazione con nuove garanzie del Bordine che era stato misconosciuto e violato. — A prescindere dalle manifestazioni più generalmente note di fate contrasto nel nostro paese e nei paesi alleati, e limitando I Osserva¬ zione ai paesi nemici, \’ Kltzbaciier riassumeva la prima opinione affermando che, in quanto noi consideriamo come violazioni, apparisce appunto il lavorio genetico del nuovo diritto internazionale. « In dìe- seni Kricge ist aus tauseud Verletzungen des Vòlkerredits, neuos Vòlkerrecht godere m » 1 Altri, come il lUmmiAK, non arrivavano a * P. EltzbachkrTj Tote# und . febea dea Vùlkerreckl, Leipzig t Duncker und TI imi - blot, 1916. 4 1-13 VII! DEL 'IA1I1! E DELL’ARIA questa esagerazione, ma vedevano soltanto ruderi (Idrantico edificio emergere dalle sue rovine e consideravano il periodo attuale come un « Wandel des Yblkerrechts » : ma non aspettavano una ricostru¬ zione della quale potessero essere elementi soltanto i fatti ; e, consta¬ tata la debolezza delle fede attualmente riposta nel diritto intema¬ zionale, avevano una limitata speranza nella prontezza della sua ri generazione. « Dìe verbreiteste Ghiubeiisrielitiuig, diceva egli, ist gegenìiber dem Volkerrechte der Nihilisinus. » 1 2 Fra le due esagerazioni di Betzbacher e dì Bornhak, sembrano preferìbili le conclusioni più prudenti di Stihtpp circa rutilizzazioue deli Esperienza attuale, non adottata senz’altro conio diritto, ma ela¬ borata come elemento di comparazione per la revisione del diritto internazionale. s Tale soluzione è preferita anche dal Kaukmàmt 3 eli e crede in ima probabile ripresa della elaborazione del diritto interna¬ zionale dottrinale e positivo, prendendosi le mosse dai loro fonda¬ menti finora esistenti. Si comincia così a comprendere clic il naufragio del diritto inter¬ nazionale, tanto deplorato da quattro anni in tutte le lingue ed in tutti i toni, è una frase non corrispondente alla realtà. Non vi cor¬ risponde nel senso pessimista, perché fra gli Stati in guerra solfati to gli sciocchi potevano stupirsi del transitorio abbandono del diritto internazionale eli pace; e perchè da quegli Stati sono state piuttosto osservate che violate le consuetudini vigenti e le norme da loro an¬ tecedentemente formulate come discipline future delle loro eventuali ostilità. Non vi corrisponde nel senso ottimista, perchè il diritto internazionale vigente prima di questa guerra non sarà sostituito da un nuovo diritto costi tu zi oliale che governi la vita di mi nuovo Su- perstato mondiale, ma sarà corretto e modificato sulla base antica col raggi unta di norme nuove e colla sostituzione di norme vecchie secondo i dettami dell Esperienza non ciecamente accettata, ma vagliata dalla critica; e. così rinnovato, continuerà a governare per un nuovo periodo di tempo ì rapporti fra Stati indipendenti. Si comprende chela ristaurazione del diritto internazionale su basi non sostanziai mente diverse da quelle che erano state costituite dalle consuetudini e dai trattati prima di questa guerra, ma co fi Aggiunta di istituti nuovi e di norme nuove dedotte dalla esperienza, sarà opera ottima e necessaria, della quale dovrà cominciarsi sin d’ora, a prepa¬ rare gli elementi per quando la guerra sarà venuta a. termine. 1 BokxkaKj Der IPandd te VÒìlì&-rtvklH t Berilli,, Hoymarni, J!> 1 fi gag. 72. 2 Xicmtyey, Zeiisvkrifl fitr Vìillc$rrmt 3 YoL 20 pag. 495. 3 Ibidem* pag, G3G-8, ■ B IL DIRITTO INTERNAZIONALE 5 lì substrato necessario a questo lavoro, sarà (lato però non già. da mi fondamento nuovo, ma bensì dallo stesso sistema vigente prima di questa, guerra. Consideriamo infatti la convivenza sociale degli Stati di civiltà europea antecedente alla guerra ; e togliamo dì mezzo le regole che non esistevano seiumohè nella presunzione degli autori che le avevano formulate, o nell'equivoco in cui cadevano quelli che gabeh lavano per obbligatorie le nonne facoltative proposte e non imposte, come per esempio circa la soluzione pacifica dei conflitti internazionali, dalle Conferenze delPAja, Fatta questa cèrnita indispensabile, conside¬ riamo le regole che veramente esistevano, cioè erano riconosciute dagli Siati corno obbligatorie lino al 1914 per effetto di consuetudini odi convenzioni, e non sono poi state osservate durante questa guerra, quantunque si riferissero o ai rapporti fra belligeranti o ai rapporti fra belligeranti e neutrali. Fra tutte queste norme, indiscutibilmente riconosciute come vigenti prima della guerra e pur non praticate o frequentemente violate durante la guerra, de voli.si distìnguere ancora quelle clic non si sarebbero più potute osservare perchè, dal momento della loro accettazione da parte degli Stati al momento nel quale gli attuali belligeranti avrebbero dovuto applicati©, orano mutate così ra¬ dicalmente le condizioni di tatto, da renderne Papplìcazione o impos¬ sibile o in contraddizione coi fini essenziali della guerra, E la conciu- sione sarà la dimostrazione che la violazione dei patti conclusi e delie norme spontaneamente riconosciute, non è stata nè generale da parte di tutti gli Stati belligeranti, nè sistematica e- costante per alcuni di questi Stati. Mentre dunque gli effetti e le manifestazioni della crisi attuale rendono evidente la necessità di un'opera di revisione, di rifacimento e di completa in ento delle norme di diritto internazionale di pace e di guerra, hi conoscenza della realtà effettiva delle cose, anziché la immaginazione di esse, ci preserverà cosi dalla illusione di chi cre¬ desse di poter compiere con tale rinnovamento indopem eterna, come dalla delusione di chi credesse chetale impresa equivalga al trastul¬ larsi in do che volgarmente è definito una accademia. Toltoci è deve farsi modestamente ma fermamente, colla persuasione di poter pre¬ parare un'opera, corrispondente alle necessità del momento e destinata, col sussidio di periodiche revisioni, a corrispondere per un lungo pe¬ riodo di tempo alle esigenze della vita sociale degli Stati. Poiché l'umanità ha dimostrato finora di non saper preservarsi dalla ricorrente malattia della guerra., si giudicherà necessario di pro¬ cedere con questi cri tiri i a completare la codificazione così delle norme che devono regolare i rapporti bellici, come di quelle relative alle eondi- LE VIE DEL MARE E DELL*All!A 6 zionì normali di pacè. Piuttosto ohe trascurare le prime nella, speranza ohe non ritorni hi necessità di applicarle,, sarà meglio prepararne il perfezionamento nella prospettiva, per quanto non lieta, che ì’àTter- narsi delta convivenza pacifica e delle crisi belliche nei rapporti in- ternaziOliali, debba continuare anche in avvenire non diversamente da quello che è avvenuto nel passato. Il Lammasoji scriveva a questo proposito il 29 Aprile 1916: « Den Krieg m regìemeiitieren, ja zu hmimniéieren, war einor der kiìhnsten Geclanken den die Menselioit gedaeht hat ; noch kiihner vielleiehfc al$ der ìlm aus der Weitge- «chi ehte zu eli minierei!. » Mentre ancora dura la guerra, lasciando ai sentimentali il conforto di pensare che sia l’ultima, o Io sconforto di credere che durante le osti¬ lità ^anarchia dell’odio e della strage travolga e debba anche in avve¬ nire travolgere ogni disciplina di sentimenti morali e di norme giu¬ ridiche, deve sembrare a non pochi intelletti modesti, opera più degna di essere tentata la revisione delle leggi e ri egli usi lino ad ora cestenti. Del diritto di guerra dovrà intanto prepararsi la revisione utilizzando l’esperienza di queste ultime ostilità, per sostituire talune norme vecchie rivelatesi, nelle condizioni attuali, inapplicabili, ag¬ giunger#), sopratutto pei la disciplina dello nuove o rinnovate forme di ostilità, altre regole nuove. Ma tutto il diritto antecedente non dovrà essere sostituito : molto potrà essere conservato. Un giudizio più calmo di quelli che i due gruppi di belligeranti si sono palleg¬ giati da quattro anni colla rappresaglia della denuncia, farà rico¬ noscere ai più che Fosservauza ottenuta durante questo quinquennio da gran parte rielle regole preesistenti del diritto di guerra, permet¬ terà di preparare, con fiducia nella loro successiva osservanza, un nuovo sistema di regole, in parte ri conformate ed in parte nidifi¬ cate, coll’aggiunta di altre formulate per la prima volta. Così nel ritornare al diritto intemazionale di pace, sarà possi* bile completare sì sterna ti cara ente e tecnicamente anche questo, ap¬ punto colla scorta della esperienza di questo conflitto, che ha messo in rilievo, quanto da pochi era stato prima adeguatamente ricono¬ sciuto : il prevalere cioè della interdipendenza di tutti gli Stati ilei mondo nei loro rapporti spirituali, sociali ed economici. U la necessità, sempre più ineluttabije, di riconoscere e di disciplinare tale loro in¬ terdipendenza, agirà con tuia specie di determinismo nella riorganiz¬ zazione dei loro rapporti giuridici. Tale interdipendenza, agli effetti della quale ne gli individui, nè i gruppi sociali, per quanto vasti e potenti, potrebbero sottrarsi, mentre renderà più ricco di norme, applicabili uniformemente in piti E II, DIRITTO INTERNAZIONALE vasta cerchia di territorio, il diritto internazionale di pace, renderà pure più lungamente assicurata fa sua osservanza* Anche se non riuscirà possibile la riorganizzazione della società delie nazioni e la cosi it azione con poteri roderà li degli Stati uniti del mondo, non man¬ cheranno ì fattori storici e sociologici dì un periodo di pace abba¬ stanza lungo* Ni* mancherà una coscienza colletti va mondiale abbastanza potente anche in guerra, per far si che il nuovo edificio del diritto intemazionale di pace e di guerra abbia tante parti antiche da per¬ mettere di sperare che ne durino lungamente anche le parti nuove, e di considerare il rinnovato diritto intemazionale, nel concetto che lo ispira, se non nei dettagli dei suo sviluppo, come un momnnentiELL*ÀEIÀ guardi della facoltà di percorrerlo, ma anche in quelli del carattere so¬ ciale deirordinamento elio deve diMtpìmarla. Sicché dal carattere di cosa comune a tutti, attribuito al mare, ciascuno Stato non può limitarsi più a derivare la conseguenza negativa della indipendenza della propria navi¬ gazione dalla autorità degli altri Stati, ma tutti gli Stati devono indursi a derivare la conseguenza positiva delia necessità rii un regime co mime. Diventa perciò sempre più evidente che, nelFuso delle vie del mare e dell’aria, il predominio di una Potenza sulle altre non solo riesce dannoso agli interessi ed opprimente per i diritti degli altri, ina deve incontrare la opposizione sempre più energica di tutti gli altri popoli* Se potesse costituirsi la società delle nazioni, c certo che tutto il regime delle acque pubbliche, nel senso internazionale della parola, dovrebbe essere devoluto esclusivamente alla competenza dei poteri foderali, che soltanto così potrebbero garantire per tutti le condizioni dell’esistenza., reprimendo e prevenendo ogni abuso, anche l'abuso del diritto, da parte di ciascheduno. Ma queste condizioni sono cosi impe¬ rative die, anche fino a quando la società delle nazioni non sia costi¬ tuita, dovrà continuare a provvedere in tali rapporti marittimi ed aerei, a quelli che dovrebbero essere i suoi compiti, in òrbita sempre più vasta, la cooperazione di un sempre maggior numero di Stati. IL compito della futura federazione imi versale è stato esercitato prima della guerra in modo sempre più abbondante ed efficace od ancora lo sarà dopo il ristabilimento della pace, per quanto si riferisce ai rapporti di interesse generale, dalla spontanea associazione degli Siati, manifestatasi nel corso del secolo decimonono collo sviluppo del di¬ ritto amministrativo intemazionale e colla fioritura di quelle Unioni nelle quali non pochi ottimisti aveano voluto vedere altrettanti fram¬ menti della futura federazione universale. Di questa non erano frammenti; ma contribuivano a prepararla, perchè, come diceva sette anni or sono il Heinscii, allora Professore a Madison e poi Ministro degli Stati Uniti a Pedi ino, gli individui che hanno sentito il danno della mancanza (Puna disciplina universale degli Stati, sperimentando, in tali rapporti regolati dalle Unioni, i van¬ taggi della loro spontanea cooperazione, dovranno riconoscere sempre più la unità sociologica del mondo e spianare la via alla preparazione della unità del suo ordinamento giuridico.* Il diritto delle acque pubbliche mondiali (mari e fiumi navigabili) dovrebbe essere sviluppato sulla base della uniformità quanto alle 1 Beikscjt, Pubblio hiternational mima ; t-heìr umh and ofymization, Boston. Ginn. 1911. Charter 1: The nm ? iniematianaUvm ; a eli. V. E II, DIRITTO INTERNAZIONALE 9 nonne e della unione quanto alla costituzione di autorità centrali de¬ stinate a farle osservare ed a prepararne iì perfezioriamento. Ma tale unione dovrebbe differire dalle altre molte sviluppatesi a partire dal 18(>ó, in questo senso, ciré gli clementi di coopcrazione amministra* tiva cornimi a quelle, dovrebbero essere in questa Sviluppati e compie* tati; ma, insieme con questi, gli elementi giuridici dei quali nelle unioni del passato si trovano soltanto tracce, dovrebbero tornire il contenuto principale e piu importante a questa unione del futuro, E ciò in due modi. Si dovrebbero preparare norme comuni di condotta, criteri comuni di responsabilità e unità dì giurisdizione, die potrebbe essere arbitrale come già in vario grado è stato provveduto per la anione postale, per quella ferroviaria e pei la convenzione regolante la tei egra fui senza fili ; ma il ricorso al giudizio arbitrale dovrebbe essere sempre obbligatorio. Inoltre l'Unione dovrebbe considerarsi (amie conseguenza di uno stato di fatto, e come uno stato dì necessità; sicché la denuncia da parte dei singoli Stati che la avessero costituita* non potrebbe più essere abban¬ donata del tutto alla loro iniziativa, o, pur essendo libera, non po¬ trebbe restituire loro in quei rapporti la pienezza di autonomia unte- cedentemente \mssed ufa. Delimitato in modo assolutamente e, a tutti gli effetti, uniforme, il mare aperto ed il mare territoriale, la navigazione marittima do* vrebbe essere governata come un servizio mondiale, non solo quanto al diritti ed ai privilegi delle navi ed ai loro limiti, ma anche per la polizia del mare, per le regole dirette a prevenire le collisioni, per 1 accertamento in queste delle responsabilità e per il regolamento delle conseguenze e la qualificazione ed il regime di certe navi privilegiate (peschereccie, postali eco*) o specialmente sorvegliate (Mare del nord, repressione dell’alcoolismo : Mar Rosso ed Oceano Indiano per la sor¬ veglianza del commercio e del lavoro). Alla navigazione marittima di carattere commerciale, dovrebbero essere garantite, col regime uni¬ forme, la immunità e la continuità della sua funzione mondiale. Lo stabilimento e 1 Virami lustrazione dei depositi di carbone, e buso dei bacini eli raddobbo e dì rifornimento, dovrebbero essere considerati ed ordinati come funzioni sociali. Cosi dovrebbe essere per lo stabilimento e fuso delle lìnee tele¬ grafiche sottomarine che, per ragioni evidenti, non potranno essere del tutto eliminate dalla telegrafia senza fili. L’ord linimento dovrà svilupparsene non solo nei limili della protezione materiale, già esi¬ stente, dei cavi e nelle garanzie della loro deposizione e delle loro riparazioni ; ma anche per Io stabilimento e la sorveglianza delia rete, per la sua amministrazione e le sue condizioni dì uso in tempo di pace IO LE VIE DEL MARE E DELL'ARIA ed in tempo di guerra. Sotto l’impero di tale, unione e del ano ordina¬ mento, non ai avrebbero più linee telegrafiche sottomarine appartenenti ad un solo paese, 0 a disposizione assoluta di un determinato consorzio formato da alcuni Stati, ma esisterebbe ima sola rete sottomarina tele- grafica mondiale che, pertinente quanto alla proprietà a varie imprese individuali o sociali o Statali, sarebbe tutta insieme soggetta, quanto al regime, alle garanzie ed alle condizioni dell'uso, all'unico Ufficio della Unione ; e tutelata come un ramo del servizi pubblici di utilità internazionale, a beneficio di tutti nelle condizioni normali dei rapporti fra gli Stati ed a beneficio degli Stati che vivessero in condizioni normali, quando taluni dei consociati si trovassero tra loro in jstato di guerra. Questo regime oceanico dovrebbe essere in più modi completato sotto l'ègida della medesima autorità, per costituire tutto un sistema mondiale delle comunicazioni e dei trasporti. Le grandi linee di comu¬ nicazione terrèstri, dovrebbero, insieme colle grandi linee di comunica¬ zione marittime, costituire due frazioni col legate ed egualmente gannì ti te, di un solo sistema di comunicazioni mondiali, Il concetto fonda¬ mentale del regime, dovrebbe essere questo: il sistema delle comuni «azioni terrestri e marittime sarebbe considerato un tutto unico, sog¬ getto ad una sola gestione, o per lo meno ad una sola disciplina internazionale. Non solo le grandi vie marittime, ma anche te principali vie terrestri iV importanza internazioni aie, dalle ferrovie transconti nen tali, già prese in considerazione sotto questo rispetto molti anni or sono dall’istituto di diritto intemazionale, alle grandi vie cani vani ere, per la tutela delle quali esiste già un diritto consuetudinario ; dovrebbero essere coordinate e regolate come frazioni del runico sistema dei tra¬ sporti o delle comunicazioni mondiali. DTm tato le grandi linee fer¬ roviarie come quelle dal Nord deli'Atlantico, dal Mar del Nord e dal Baltico al Mediterraneo, le ferrovie del Pacìfico e la Transiberiana, sarebbero, insieme colle maggiori linee marittime, parti integranti di questo sistema, Dall’altro il regime internazionale degli stretti e dei ca¬ nali interoceanici ne sarebbe il completamento. Le norme di garanzia e di tutela, collettiva, formulate fin dal 1850 nel TrattatoClnyton-Buhver, in previsione del canale di Panama e mai a questo applicate; e le norme (ispirate a quelle del trattato Clayton-Buìwer) contenute, nella convezione .dèi 1889 per il Canale di Suez ed ancora vigenti, do¬ vrebbero diventare il regime comune dei canali e degli stretti. Siccome tale regime è giustificato dalla funzione mondiale di quelle vie marit¬ time e non dal loro carattere artificiale piuttosto che naturale, nessuna ragione vi sarebbe per non dare ai canali interoceanici ed agli strétti un identico regime. E IL DIRITTO INTERNAZIONALE 11 Inoltre la necessita (.iella garanzia collettiva per un regime che deve implicare ima comune disciplina in tempo di pace, ed, in caso di guerra, una collettiva inibizione, è così evidente, che il passaggio dal trattato Glayton-Etilwer al primo e dà questo al secondo trattato Ifay-Puimcefoote per il Canale di Panama, non può considerarsi se non come una recidiva di errori che dovrebbero ripararsi prima che un’altra guerra ne dimostri praticamente la enormità e ne faccia sen¬ tire a coloro stessi clic hanno voluto commetterli tutto il peso delle conseguenze. Nel regime attuale del canale di Panama, la tutela della sua incolumità e della continuità della sua navigazione, e affidata alla potenza militare e marittima degli Stati Uniti d’America, mentre dovrebbe, come per il Canale di Suez, essere affidata alla tutela di tutti gli Stati. È vero ciré, durante questa guerra, si è dovuto lamentare la vio¬ lazione di privilegi pur tutelati da una garanzia collettiva. Ma quelle violazioni, appunto per effetto della garanzia che avrebbe dovuto evi¬ tarle, possono come tali essere stigmatizzate e dar luogo ad un diritto di riparazione, o giustitìcare poi misurò severe di prevenzione. Se la garanzia collettiva del Belgio e del Lussemburgo non fosse esistita, Patto di chi ne Ita violata la neutralità avrebbe costi tinto soltanto un odsun hdlì fra quei due Stati ed il loro invasore, senza provocare ima controversia di carattere intemazionale e senza determinare una re¬ sponsabilità dell*invasore verso tutti gli altri Stati che, insieme con quello, nc avevano garantita la condizione privilegiata. Se i fatti hanno dimostrate clic la garanzia collettiva non vale sempre ad evitare il pericolo della violazione del diritto garantito, sarà logico cercare di circondare in avvenire tali garanzie di più forti e completi presidi. Ma sarebbe assurdo rinunciare perciò al sistema dello garanzie col¬ lettive, e affidare la tutela di un interesse, comune a tutti gli Stati, alla buona fede ed alia forza militare di un solo Stato garante, esponendo cosi P interèsse comune, che pur si è voluto tutelare, al doppio pericolo della mancanza di fede da parte dello Stato che dovrebbe tutelarlo e della insufficienza di forza di quello Stato nell’opporre resistenza al- Paggresskme di un altro o di altri che volessero violarlo. Tale è ora la condizione del Canale di Panama di fronte al pericolo di aggres¬ sione e di danneggiamenti da parte di Stati eventualmente in guerra cogli Stati Uniti d J America. Un altro Stato potente sul mare, che non avesse partecipato alla garanzia del canale di Panama, non sarebbe obbligato, nè verso gli Stati Uniti nè verso le altre Potenze, a rispettare la immunità di quella 12 LE VIE DEL MARE E DELL’ARIA via marittima. D'altronde, quella Stato avrebbe, in naso di guerra cogli Stati Uniti, interesse a render lungo e difficile alla fiotta amerieana il passaggio dall'Ailaiitieo al Patetico. Èfl i neutrali, che non avreb¬ bero avuto parte nella creazione di quella garanzia, non avrebbero d’altronde alcun titolo giuridico per reagire contro dii fosse respon¬ sabile del danneggiamento del canale. Basta considerare la .eventualità di tale pencolo futuro, per ritenere non solo logico ma miche proba¬ bile che, dopo questa guerra, il governo degli Stati Uniti, rinunci ad un esclusivismo ili tutela ispirato da un concetto errato dell’indole e del valore della garanzia e ad un criterio esagerato della dottrina di Monroe, e ritorni al principio originariamente sostenuto nel 1850, della immunità del canale assicurala dalla garanzia collettiva di tutti gli Stati marittimi. Le stesse considerazioni giustificherebbero la estensione a tutti ì fiumi navigabili, dei principi stabiliti per i grandi filmai europei dagli articoli 108-117 doli Atto tinaie di Vienna del 0 giugno 1015, e dagli articoli concernenti la navigazione del Reno del 24 marze dello stesso anno. La Uommissione regolatrice potrebbe essere composta per ciascun fiume dai soli ripuam, purché il regime fosse ideo fico per tutti i li unii. Poiché il criterio distintivo dei fiumi interna- donali è la loro navigabilità dal mare, non v'è alcuna ragione per non estendere ai fiumi navigabili che scorrano rispettivamente nel torri torio di un solo Stato, la medesima regola e per non estenderò il regime dei fiumi europei a tutti i fiumi non europei. Non v ? è ragione perché un consorzio di piu Stati il cui territorio sia percorso da un medesimo fiume, debba essere soggetto verso i terzi Stati ed i loro sudditi, a maggiori obblighi ed a piu gravi limiti delle facoltà deri¬ vanti dalla sovranità territoriale, di quello che la sovranità di imo Stato nel cui territorio scorra interamente un fiume navigabile dal mare. Tutti i fiumi che si trovino in tali condizioni di navigabilità, do¬ vranno dunque essere soggetti, dal primo punto navigabile firmai mare, alle medesime condizioni di uso quanto ai diritti dei terzi, senza distin¬ zione fra fiumi europei, asiatici, americani ed africani e colla abolizione di tutti i regimi particolari come quelli de! Niger e del Danubio, Uria ragione di piu milita dunque, nei riguardi di quest’ultimo fiume, per dover considerare come non esistenti i patti del capitolo VI ; art, 24-26 de! Trattato di pace degli imperi centrali e dei loro al¬ leati colla Romania. La. Unione avrà, come le altre, funzioni tècniche ed amministra¬ tive di coordinamelito e di sorveglianza j funzioni giuridiche dì pre* K IL DIRITTO INTERNAZIONALE 13 parassioiie di norme ; sorveglianza della loro esecuzione ; assunzione della tutela degli interessi comuni in caso di guerra e risoluzione arbitrale delle controversie relative alia navigazione in quelle acque, lo tutto questo vastissimo campo di rapporti, la coopera zi care, diven¬ tata sempre piti necessaria, sarà fattore di progresso ed elemento di garanzia per gli interessi collettivi, E sarà nel tempo stesso fattore potente dì educazione per quella coscienza collettiva mondiale che dovrà essere, o prima o poi, l’origine di una duratura Società dello Nazioni* III. Il diritto marittimo di guerra pareva avviato alla codificazione uniforme prima del con ditto mondiale* Come i risultali della Confe¬ renza diplomatica di Bruxelles del 1874, e dei lavori dell 1 latitili* dì diritto internazionale del 1880, avevano preparato ii Hegel amen lo circa le léggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla seconda Convenzione delizia del 1899 ed alla quarta del 1907, così levarle modificazioni frammentarie dei diritto marittimo effettuate dal. 1850 al 1909 e il manuale delle leggi della guerra marittima approvato dall 1 Istituto di diritto internazionale nella sessione di Oxford del 1913, sembra vano spianare la via ad una prossima codificazione di tulio il dirit to della guerra marittima. Senoncliè V esperienza delle ostilità ohe continuano da oltre quattro anni, mentre renderà neces¬ sario un rifacimento della codificazione del diritto della guerra ter¬ restre, costringerà aneto a modificare notevolmente gli elementi che si crédevano già preparati per la codi lì Dazione del diritto della giierra marittima, il rinnovamento dovrà operarsi sotto tre punti di vista: quello della distinzione dei legittimi ed illegittimi belligeranti ; quello della distinzione fra ostilità, lecite e vietate; e quello della disciplina dei rapporti fra belligeranti e neutrali. A) Quanto, al primo punto, nel 1856 pareva limi tata la qua¬ lìfica rii belligeranti legittimi alle sole forze militavi regolari degli Stati in guerra, escludendosi definitivamente da tale categoria le navi corsare. Ma, col procedere del tempo, si è potuto sperimentare che, iu materia di navi non ni ili tari e pur combattenti, gran parte di qtonto era stato, a dir così, eliminato per la porta, era venuto a poco a poco rientrando con poche modificazioni per parecchie finestre, riproducendo da ultimo una condizione non molto dissimile da quella clic era derivata prima dalla pratica dell 1 armamento in corsa, durata fino al 1856, limitatamente alle navi mercantili della bandiera dei 11 LE VIE BEL MARE E DELL*ARIA belligeranti, Le navi ausiliarie, le flotte volontarie, gli obblighi mi- ÌWm relativi alla costruzione ed all’uso eventuale delle grandi navi di linee sussidiate, da parte della marina militare dello Stato; le sempre più larghe dèroghe dal divieto di trasformazione di navi mer¬ cantili in navi da guerra durante le ostilità; hanno finito per rico¬ stituire, sia pure con maggiori garanzie della osservanza delle norme convenzionali e delle consuetudini di diritto marittimo, un e qui poi- lente della guerra in corsa, che del resto, anche per motivi di ordine tecnico, non avrebbe potuto continuare fino ad ora quale era stata praticata prima della Dichiarazione di Parigi, Un dubbio resta e dovrà essere risolto, per quanto si riferisce alle navi mercantili armate. È generalmente riconosciuta alle navi dì commercio la facoltà, di cui dispone V articolo 209 del nostro codice per la marina mercantile, di difendersi, se aggredite anche da navi da guerra. Da tale facoltà deriva la conseguenza che, soccombendo quella nave mercantile nella resistenza, l’equipaggio debba fruire della condizione dei prigionieri di guerra. Ciò implica la legittimità di im armamento e di eventuali atti difensivi di ostilità da parte delle navi mercantili. In quali lìmiti dovrà essere contenuto questo armamento ed in quali condizioni dovranno verificarsi quegli atti difensivi, perchè la nave in questione non perda il carattere di nave mercantile, o non 10 perda che acquistando tutti i privilegi della nave ria guerra, sen¬ za cadere nella, condizione della nave corsara, cioè di una nave fuori della legge per tutti gli Stati aderenti alla Dichiarazione di Parigi? Nelle condizioni attuali non potrebbe risolversi con certezza tale questione. Sarà necessario pertanto determinale i limiti consentiti a tale armamento; e, quanto all* uso delle anni, dovrà inoltre deter¬ minarsi se debba essere sempre successivo all’inizio dell’assalto, o se possa in certi casi essere anche preventivo. Se ciò non si ammette, 11 divieto della ostilità preventiva equivarrà a rendere quasi impos¬ sibile la difesa della nave mercantile dagli attacchi dei sottomarini. Se sì ammette, senza il consenso di tutti gli Stati, tale ostilità pre¬ ventiva, il belligerante contro i cui sottomarini sia stata iniziata la ostilità da una nave mercantile armata, potrà trattarla coinè nave cor¬ sara ed applicare al comandante di quella le disposizioni del proprio diritto penale militare di guerra. Anche nei riguardi dei neutrali, sì riproduce la stessa difficoltà, perchè secondo che si sarà o non si sarà raggiunto un accordo circa la possibilità e i limiti di armamento delle navi mercantili dei belligeranti, si potranno o non si potranno applicare a quelle dai neutrali le condizioni della XIII* convenzione E IL DIRITTO INTERNAZIONALE 15 dell’Aja del 1907, por limitare a riarmo di quelle l’uso dei porti e dello altre acque territoriali di uno Stato neutrale. L’articolo 30' di quella convenzione elio dichiara compatibile colla neutralità ili una Potenza il semplice passaggio per le sue acque territoriali di navi ila guerra o prede appartenenti a belligeranti, dovrà essere modifi¬ cato rispetto a queste in modo da escludere che quel passaggio di¬ venti Una rotta abituale per sfuggire agli attacchi del nemico. E sopratiitto dovrà o vietarsi che quella rotta, sostituita a quella di alto mare diventi abituale per le navi mercantili armate, od ammet¬ tersi anche nelle aeque territoriali di uno Stato neutrale la caccia data a quelle navi dalle, navi da guerra de! nemico. 1 Ne minor bisogno di revisione avrà la categoria delle navi privile¬ giate. Quanto a quelle ospitaliere, può considerarsi come una codi¬ ficazione in gran parte corrispondente alle condizioni ed alle esigenze attuali quella della decima convenzione dell’Aia del 1907 e quella del Manuale, di Oxford del 1913 dell’Istituto di Diritto Internazionale. Però al principio sancito dall’articolo 49 di questo Manuale circa la cessazione delle immunità, sarà necessario dare uno sviluppo che, assicurando da ogni violazione da* parte del privilegiato, sot¬ tragga anche il giudizio della sua condotta e rnpplicazione delle san¬ zioni airàrbitrio del suo nemico. L’articolo 49 fa decadere dal privi¬ legio che loro compete,' le navi privilegiate che partecipino in qual¬ siasi guisa alle ostilità, o commettano altri atti interdetti ai neutrali come' l’assistenza ostile; e determina la stessa .decadenza se, inti¬ mata a quella nave la visita, essa cerchi di sottnirvisì colla forza o còlla fuga. La facilità di accuse di questo genere, dello quali non siasi potuta verificare l’attendibilità prima della repressione, nò dimostrarla dopo che questa sia avvenuta, o dopo che la nave abbia potuto sfug¬ gire. ed arrivare alla destinazione, o sia stata affondata, renderebbe consigliabile di’completare la funzione neutrale delle navi ospitaliere eon una effettiva, loro sorveglianza da parte dei neutrali, che rendesse impossibili gli abusi da una parte e le accuse e le repressioni arbi¬ trarie daU’aHra. Poiché ai neutrali si ricorre per la protezione dei sudditi degli Stati belligeranti presso i loro nemici, per !’interna¬ mento e la custodia di talune categorie di prigionieri di guerra, per la sorveglianza del trattamento di questi da parte del nemico 0 per 1 V, Currespondencc wilh thè WÈktmSM # Goeetkenient reefeeling defetuively armèd Enti uh vmels. Cd, 8(500: Cfr. OrpH.vuKiM, Die SièUung da-fùttdlirheii Kttiif- J'arthmchìffe im Seehrìege in Zcitichrifl fiir Volkerreeht, VII! Banfi, pag. ISTIGO ; e Karl or Lorrmjrn, Captare al Sea, Louficm, 191.4. 16 LE VIE DEL MARE E DELL'ÀRIA le inchieste circa le violazioni del diritto dì guerra, non potrebbe giudicarsi se non corrispondente alla loro missione* questa sorveglianza da loro esercitata sulle navi privilegiate, clic eliminerebbe tutta ima serie di contestazioni, prevedendone la degenerazione fino all’estremo della rappresaglia. Così il privilegio delle imbarcazioni pescherecci e e di quelle adi¬ bite al traffico locale dipenderà, nella sua sussistenza e nei suoi li miti, dallo sviluppo e dai limiti della guerra sottomarina, f/articolo 3 delPundecima convenzione dell’Aja del 1907 riconosce alle navi di tali categorie appartenenti ai belligeranti l'esenzione dalla cattura da parte del nemico, subordinando il privilegio (AL 2*) alla condizione di non contribuire in alcuna guisa alle ostilità. Tale pri¬ vilegio, esteso alle navi destinate alla navigazione fluviale* è ripro¬ dotto nell’articolo 7 del Manuale di Oxford del 1913 deir Istituto di Diritto Internazionale, insieme colla condizione di non partecipare di¬ rettamente oc! indirettamente alle ostilità. Ora la estensione data, durante le recenti ostilità, al blocco, e sopratutto lo sviluppo della guerra sottomarina, importano mia più ampia e varia possibilità di contributo diretto od indiretto alle ostilità da parte di quelle cate¬ gorie di navi minori, mediante esplorazione, informazioni, e rifornì- mento di combustìbile in mare; e da tale possibilità deriva pur l'altra di ravvisare un pericolo per ciascun belligerante anche in quella pic¬ cola navigazione da parte dei nemico e di essere giustificato a vietarla senza eccezione ed a procedere alla cattura anche delle navi di quella categoria che siano colte navigando in violazione di tale divieto. j fì) Quando al blocco, anche se non dovessero essere modificato le regole della Dichiarazione di Parigi e di quella di Londra, sarebbe modificato, per effetto delle mutato condizioni tecniche della guerra marittima, il lóro valore specifico. La Dichiarazione del 1856 nel porre la effettività del blocco come condizione de! suo carattere obbligatorio, definiva per blocco effettivo quello « mantenuto con una forza effet¬ tivamente sufficiente per impedire l’accesso alla costa del nemico*. Pur ammettendo col Westlàke 1 che il significato di tale condizione « non sia quello dì impedire in modo assoluto la violazione della linea di blocco, ma quello di rendere estremamente pericoloso il tentativo di violarla», resta sempre inevitabile un mutamento della specifica effettività del blocco, corrispondente al mutare della efficienza e della mobilità ilei mezzi usati per farlo valere* Sussiste sempre l'accordo generico delle opinioni e delle pratiche * Internatimal Lav: ; War, p&g. 228, Cambridge 1017. E IL DIRITTO INTERNAZIONALE 17 circa la affettività del blocco : questo non può considerarsi come ob¬ bligatorio quando costi hi isea soltanto un pericolo per le navi die tentino di violarlo, ma bensì quando costituisca per quelle un ostacolo solo eccezionalmente superabile. Ma eoITaumcntare, non preveduto sessantanni or sono, della portata dei cannoni; col perfezionamento ed il vario impiego delle mine; sopratutto collo sviluppo e la varia possibilità (V impiego, non preveduti adeguatamente nemmeno nel 1909, dei sottomarini, la effettività del blocco, pure in quel senso relativo concepita, può conseguirsi ora in una estensione lungo le coste ed in una profondità verso Toccano, che non erano ammissìbili nelle condizioni delle ostilità marittime sperimentate prima di questa guerra. La. pretesa di estendere il blocco a zone marittime come quella del Baltico, del maro del Nord, della parte orientale dell?Atlantico e del Mediterraneo, resta sempre anche ora non corrispondente nò al con¬ cetto fondamentale del blocco, nò alle condizioni tecniche di ima effettività, anche così relati va mente concepita. Ma d’altronde i limiti di estensione e di profondità considerati non superabili da un blocco valido ancora nell’ultimo quarto del secolo* scorso, sono stati neces¬ sariamente molto superati per effetto delle mutate possibilità tecniche della guerra moderna* La definizione specifica del blocco valido in rapporto con tali possibilità., dovrà essere uno degli elementi piu im¬ portuni i della revisione del diritto marittimo di guerra* lÉk indipen¬ dentemente dalle condizioni materiali della possibilità di far valere la segregazione della zona bloccata, dovrà riprendersi in esame tutto il concetto fondamentale elei blocco tu rapporto coi tini stessi della guerra e colle conseguenze che da questa possono derivare nei rap¬ porti fra bloccato c bloccante e fra questo e neutrali, Dovrà il blocco essere soltanto mia segregazione di un punto o di una parte limitata del territorio dì uno Stato, ri spetto alla quale si possa sostenere, sia pure nel sènso relativo suaccennato, la effettività 3 Ovvero potrà il blocco * trascendere tino alla segregazione di tut ti i rapporti di uno Stato nemico e del suo commercio cogli altri Stati ? E, pur ammet¬ tendone in questi limiti il carattere di atto ostile lecito nel riguardi del nemico, dovrà ani in et terpene la validità e la corri sponden Le obbli¬ gatorietà nei riguardi dei neutrali f Tutte queste indagini dovranno essere applicate alia revisione della Dichiarazione di Parigi e del primo capitolo di quella di Londra* Nò ò fuor di proposito comprendere quest’ultima fra i fonda¬ menti della futura revisione del diritto di guerra marittimo* La Di¬ chiarazione dì Parigi non è stata finora mai denunciata dagli Stati clic; avevano contribuito a formularla, o che vi avevano successiva- 18 LE VÌE DEL MARE E DETX’ATUà mente aderito. Quella di Londra, non ratificata dalle vario Potenze con' traenti ; poi spontanea ni ente osservata in parte durante il primo periodo questa guerra dagli Stati belligeranti; c da ultimo messa da loro espli¬ citamente e com ideiamoli te da parte, resta sempre, ad onta di tutto ciò, fornita d'ima grande autorità morale. Infatti i rappresentanti degli Stati congregati a Londra, nel 1908, adottando, nel Febbraio del 1909, come parte integrante della Dichiarazione, il rapporto del Comitato di redazione, riconoscevano, d’accordo del Comitato stesso, die la Dichiarazione non dovea considerarsi come un sistema di norme nuove volute e formulate dagli Stati, ma bensì come la espressione di regole «corrispondenti ai principi generalmente riconosciuti di diritto inter¬ nazionale». Sicché il fine assegnato alla Conferenza di Londra era riconosciuto come quello non già di disporre ex novo, ma bensì di raccogliere, definire, coordinare, e completare « quanto potesse consi¬ derarsi già in questa materia come diritto consuetudinario ». In quanto riguarda la distruzione «Ielle navi mercantili nemiche e neutrali, pare che ora la rappresaglia abbia già traviata la con¬ dotta dei belligeranti fino agli antipodi dal punto cui si credeva di essere arrivati colle norme di garanzia riconosciute prima di questa guerra. Ma il peggio è che a tali estremi non preveduti dì miscono¬ scimento d’ogni garanzia, si è giunti non soltanto per effetto dì rap¬ presaglia, ma in parte miche m conseguenza «It ile nuove condizioni di fitto nelle quali la guerra marittima si combatte. Si era giunti alla affermazione della regola del non affondamento dopo la cattura, cosi delle navi mercantili nemiche come di quelle neutrali. Per le prime, la cattura e la conservazione fino alla aggiu¬ dicazione giudiziaria, considcravansi corrispondenti alla regola e la distruzione non ri tene vasi giustificata che eccezionalmente in caso di necessità assoluta* {Blutschll Diritto in ter nazionale codificato) ar¬ ticolo 673; Fiore, Diritto internazionale codificato, art. 1494-0). Pel¬ le navi mercantili neutrali il divieto della distruzione considera vasi come assoluto. Una tendenza meno liberale nei riguardi del catturato, distingueva la distruzione della preda nemica che era più largamente concessa iti caso di necessità, abbandonata allbipprezzamento del cat¬ turante, dalla distruzione di prede neutrali più fortemente vietata, e sempre sottoposta alla condizione di salvataggio delFequipaggio e delle carte di bordo. (WkstlàKE, International Lato- War, eit ; pag. 818). La Dichiarazione di Londra ammetteva eccezionalmente, sotto tali condizioni, V affondamento delle navi neutrali catturate: purché si avessero le prove della loro suscettibilità alla condanna e purché dalla loro conservazione e dal loro trasporto fino ad un porto sicuro, potesse E IL DIRITTO INTERNA ZINALE 10 derivare un grave pericolo per il catturante, La e®Er Scalea, Roma, 1918, Anno li. K IL DIRITTO INTERNAZIONALE 39 Àll’òrdinnmento dei rapporti aerei interni, come la linea New- Ynrk-Wasli i n gioii immoli rata, nella primavera del 1918 e quella po¬ stali' settimanale Toronto-Ottawa esercitata conteinporaneamente dal Boyal Mail Service, faceva riscontro in America la preparazione dei servìzi aerei transatlantici ed interna zumali americani, tu Inghilterra, dove già nel Settembre 1911 s’ora inaugurato il primo servizio posta le aereo fra Ilemlon e Windsor, i progètti erano in sette anni di tanto progrediti die nei 1918 si pensava a fare delle varie parti del¬ l’Impero i inmti di appoggio di una catena aerea mondiale. — E a tali aspirazioni delle metropoli, corrispondevano quelle delle colonie, e dei domini, sicché nell'Ottobre del 1918 si costituiva a Sydney mia società per l’esercizio di un servizio postale aereo che si sarebbe fatto in 150 ore fra Londra e l’Australia. Nel tempo stesso l'incaricato d’affari russo a Londra NabokolY invocava, dallo sviluppo dei trasporti aerei la intensificazione dei rapporti economici fra la Russia c l’Tndi» britannica. Nè con minor fervore di preparazione o minor ampiezza di obbiettivi progrediva Io stesso movimento nei paesi neutrali. Sul principio del Luglio di quest’anno si costituiva a Cristiania la « Compagnia Norvegese delle vie dell’aria » presieduta dilli 'esplora tolte Dottor Nansèit, collo scopo di istituire mediante la navigazione aerea trasporti regolari della posta, delle merci e dei passeggeri. Ed in Svezia si costituiva una com¬ pagnia per i trasporti aerei con capitale di un milione di corone e preparava una linea Màlmoe-Stoccolma-Gothoborg. V’era già un’altra linea aerea svedese eolia Finlandia, ed altro se ne progettavano colla Graubretagna c la Germania, la Francia e l’America. La nave, aerea è già mi mezzo di locomozione non troppo costoso. Essa diventerà, progressi va niente meno costosa e sempre più sicura; ed è già così rapida che, il volo da Terranova alla costa d’Irlanda potreb¬ be compiersi in quindici ore e die non esìste nel mondo località più lon¬ tana di cinque giorni da un qualsiasi punto di partenza, per un aereo- piano che percorra ottanta miglia all’ora. La facilità di stabilire punti di accordo e ili trasbordo per utilizzare con varie macchine tanta velo¬ cità di percorso, renderà evidente per tutti l’avvicinamento dei più lontani paesi ed a tutti farà sentire la intensificazione derivata dal dominio delle vie dell’aria ai rapporti pacifici. Anche al trasporto dei passeggeri si potrà provvedere, come a quello delle merci meno pe¬ santi ed ingombranti, con tariffe non eccessive e ricorrendo ad un tipo di acreoplano munito di due motori di trecento cavalli e capace, portando un peso di 2200 chilogrammi oltre il pilota, il meccanico ed il combustibile,, di fare un viaggio non interrotto di cinque ore. 40 LE VrE DEL M A RE E BELL 1 ÀRIA Oltre agli aereodromi costruiti alla estremità di ciascuna linea, ve ne sarebbero altri minori per le riparazioni e gii eventuali trasbordi lungo il percorso. Su ogni linea, secondo calcoli recenti del costrut¬ tore eli aereoplanl Hardley Page, vi sarebbero ventiquattro apparec¬ chi con servizio minimo di sei in ciascuna direziono. Il Page calcolava di poter stabilire tale servìzio eoo un capitale di 12.500,009 franchi, con una spesa anima di 15 milioni j e di poter esercitarlo in condizioni di spesa per gli utenti non più gravi di quelle del servizio ferroviario, con una tariffa per la còiti spnn deama di un franco e dieci centesimi per tonnellata e per miglio inglese per¬ verso e per i viaggiatori di quindici centesimi per miglio. Questi progètti, pullulati durante la guerra, sono mi indizio sicuro della fioritura che avrà la navigazione aerea dopo il ritorno della pace* Sviluppo di carattere necessariamente intemazionale ; e che appunto perciò, dovrà essere disciplinalo con un regolamento inter nazionale. Tale regolamento, preparato in parte dalla Conferenza di Parigi del 1910, dai Congressi del 1911 e 1912, dagli studi del Co¬ mitato giuridico internazionale della navigazione aerea, e da qualche Convenzióne antecedente al conflitto europeo, sarà uno dei primi c più urgenti assunti della società degli Stali dopo il termine di questa guerra. Così, se pure V idìllio di una pace perpetua, vagheggiato dai filantropi, dovesse continuare ad elaborarsi ancora per un periodo indefinito nella, nebulosa dèi futuro, potrà cominciar ad esistere nella realtà della vita almeno un frammento di società delle nazioni. La realtà delle cose ha una eloquenza che non ili rado riesce arguta. La satira antica rappresentava la filosofia sospesa in un cor¬ bello fra le nubi. La satira modèrna non si è starnata, sopratutto durante gli ultimi cinque anni, di deridere la vanità del diritto delle genti, rappresentandolo come una immaginazione campata in aria. Ma- la realtà della vita non tarderà, dopo il ritorno della pace, a rispon¬ dere colla più eloquente delle confutazioni a questo dileggio, effettuan¬ do, appunto nei campì sterminati delParia, il primo e più completo riconoscimento della solidarietà intemazionale, e del diritto che dovrà tutelarne resistenza. 27 Ottobre 1918. Enrico Oatellanl